Statuto

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – RAGIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore (ETS) denominata: “PULMINO CONTADINO APS”, in seguito denominata Associazione.

Art. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale in Massa Marittima Via Curtatone 14, la sua durata è illimitata. Non ha finalità di lucro e gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

TITOLO II: VALORI, PRINCIPI, SCOPI E OGGETTO

ART. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, si è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati (art. 2 primo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383).
L’Associazione è apartitica e aconfessionale ed è ispirata:

  • alle norme del proprio ordinamento interno;
  • ai valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
  • alla Convenzione sui diritti del bambino, del ragazzo e dell’adolescente approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176;
  • alla Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947;
  • ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, senza distinzione di sesso, di cittadinanza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e religiose, di condizioni personali e sociali.

L’Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio dello Stato ed anche all’estero e potrà aderire ad Enti ed Associazioni nazionali e internazionali, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e perseguendo i seguenti scopi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  1. diffondere benessere attraverso un’economia volta al miglioramento dei beni comuni, intesi come: salute, ambiente, qualità dei rapporti sociali, legalità;
  2. distribuire e favorire la diffusione di prodotti di comprovata salubrità, di elevata qualità organolettica, rispettosi della natura e del lavoro che incorporano, rivalutando i sapori tipici, ad un prezzo trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore;
  3. dare la possibilità di acquistare i prodotti direttamente alla produzione;
  4. puntare sull’economia locale. Nel settore primario, preferendo piccole aziende i cui agricoltori con la loro sensibilità salvaguardano la biodiversità, mantengono e migliorano il paesaggio, il suolo e il territorio, nel rispetto dei ritmi naturali. Negli altri settori puntando sulle aziende con maggior sostenibilità ecologica e sociale dei processi produttivi;
  5. nel rapporto diretto tra chi produce e chi acquista, promuovere stili di vita e di consumo, centrati sulle relazioni, improntati alla sobrietà, alla solidarietà, alla consapevolezza delle conseguenze personali e collettive delle proprie scelte, guidando l’acquirente a conoscere dove e come è prodotto ciò che consuma;
  6. raggiungere: gruppi organizzati di famiglie, gruppi nei luoghi di lavoro, ristoratori, agriturismi, negozi di prossimità e G.A.S., e chiunque voglia acquistare associandosi al gruppo più vicino o formandone uno nuovo;
  7. creare un miglior equilibrio tra produzione e consumo a livello locale, e più in generale eliminare gli sprechi;
  8. promuovere comunità locali informate, aperte, consapevoli, tra loro in rete, nello spirito di autonoma iniziativa, collaborazione e fiducia reciproca, con processi inclusivi e di valorizzazione delle differenze, sia attraverso un sito web che con pubblicazioni ed eventi;
  9. organizzare momenti e luoghi di aggregazione, aperti a tutti, legati ai temi della produzione e del consumo e quindi dell’economia, del territorio, della società;
  10. stimolare una più profonda cultura alimentare comprese le forme di ristorazione collettiva, e una maggiore conoscenza dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
  11. stimolare una più profonda cultura alimentare comprese le forme di ristorazione collettiva, e una maggiore conoscenza dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
  12. sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
  13. favorire la crescita e la nascita di gruppi di acquisto mettendo a disposizione un supporto logistico e organizzativo;
  14. promuovere e favorire lavoro con valore sociale aggiunto;
  15. mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove;
  16. sperimentare modi di conduzione dei processi il più possibile collaborativi ed inclusivi, dove le regole di ispirazione democratica siano il livello minimo da rispettare e vengano perseguite e applicate procedure che garantiscano il maggior consenso e la maggiore partecipazione possibile dei soggetti coinvolti;
  17. Collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
  18. Collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
  19. promuovere attività di raccolta fondi con le modalità consentite dalla legge anche durante eventi e manifestazioni organizzati nel territorio dello Stato Italiano da enti pubblici e privati;
  20. L’Associazione allo stesso modo potrà:a) proporre e seguire qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate (tipo acquisti collettivi di prodotti e servizi) nonché compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione sia direttamente che indirettamente degli scopi sociali;
    b) tessere operazioni aventi per scopo il coordinamento e l’accesso al credito, prestando le necessarie garanzie o fideiussione;
    c) richiedere agli enti e istituzioni pubblici tutte le necessarie autorizzazioni al fine del perseguimento dello scopo sociale;
    d) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e associazioni;
    e) costituire fondi per lo sviluppo delle attività sociali o di progetti o programmi aventi finalità sociali nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento associativo.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III: SOCI

ART. 4 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Chi vuole acquisire la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.
Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo dell’associazione.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione con spirito collaborativo.
Si diventa di socio senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.
L’adesione definitiva quale socio avviene tramite il pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci ordinari è illimitato.
In caso di persone giuridiche ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato, tramite delibera consigliare, mandato a rappresentare l’Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.
Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, l’ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La qualifica di socio dà diritto a:

  • partecipare alle assemblee dell’associazione con diritto di voto;
  • partecipare alla vita associativa e ad avanzare proposte;
  • partecipare alle manifestazioni dell’associazione;
  • essere tenuto informato sulle attività dell’associazione;
  • diritto di eleggibilità;
  • acquistare prodotti;
  • nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; in caso di associazioni che si associano, queste in sede di assemblea hanno diritto a un solo voto.

I doveri del socio sono:

  • osservare lo statuto;
  • pagare annualmente la quota sociale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza nel rispetto dello Statuto.

ART. 6 – PERSONALE RETRIBUITO
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 7 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’associato volontario svolge la propria attività in favore dell’Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

RECESSO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

ESCLUSIONE
Il socio può essere escluso dall’associazione quando:

  • il socio lede gli interessi dell’associazione; arrecandole danni materiali o morali;
  • non osservi lo statuto, il regolamento o le deliberazioni degli organi Sociali e le altre decisioni adottate dai Soci in conformità ai regolamenti;
  • non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione all’Associazione o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  • abbia perduto la capacità di agire o venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità o natura renda impossibile proseguire il rapporto Sociale;
  • vi sono delle incompatibilità, conflitti o collisioni gravi con gli scopi perseguiti dall’associazione.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del Socio, devono essergli contestati per iscritto consentendo così allo stesso la facoltà di comunicare, entro 15 giorni dalla comunicazione degli addebiti e sempre per iscritto, eventuali ragioni a propria difesa.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei Soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro Soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

DECADENZA
La decadenza si verifica in seguito al mancato versamento della quota associativa; il Consiglio Direttivo ne prende atto e dispone l’aggiornamento del libro Soci. La decadenza ha effetto immediato.

DECESSO
In caso di decesso del Socio, gli eredi non hanno diritto di subentrare nella qualità di Socio.
Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sono:

  • l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Collegio dei revisori dei conti se nominato.

ART.11 – L’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:

  1. quando il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga necessario;
  2. quando un quinto dei soci aventi diritto lo richieda.

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
Le convocazioni devono sempre essere effettuate a mezzo lettera o email o attraverso i canali elettronici dell’associazione, newsletter, chat, sito, con almeno 10 giorni di anticipo.
Devono indicare i punti all’ordine del giorno da trattare e la sede ove si tiene la riunione, in caso di revisione degli statuti, il contenuto essenziale delle modifiche previste deve essere indicato.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Ad essa spetta di:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • stabilire l’entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • approvare e modificare gli statuti in caso di necessità;
  • deliberare e discutere le proposte avanzate dai soci;
  • approvare il programma annuale dell’associazione;
  • quando previsti elegge i revisori dei conti;
  • esaminare i ricorsi dei Soci sottoposti a provvedimento di esclusione e si pronuncia in merito.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Potrà essere convocata:

  • su decisione della maggioranza assoluta (metà più uno) del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento;
  • su proposta di almeno un la metà dei soci attivi, motivata ed inoltrata per iscritto al comitato.

ART.13 – RAPPRESENTANZA E DELEGA
Ogni socio può farsi rappresentare. Il mandatario può rappresentare un solo socio e necessita,
a tale scopo, di una procura scritta.

ART.14 – DELIBERAZIONI E NOMINE
Per le votazioni è necessaria la maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).
In caso di parità di voti quello del presidente vale doppio.
Per lo scioglimento o la fusione dell’associazione sono richiesti 2/3 dei voti sul totale dei soci
aventi diritto di voto.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un Consiglio composto da min. 5 a max. 9 membri compreso il presidente.
Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.
    Esso designa internamente il vicepresidente, il tesoriere e il presidente.

La durata della carica è di due anni. É possibile una seconda rielezione.
In caso di uscita di membri prima della scadenza del mandato, l’elezione del sostituto vale fino al termine del periodo in corso.
Il Consiglio può di sua iniziativa ricorrere ad uno o più collaboratori, fissandone le relative competenze.

ART.16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi.
Rappresenta l’associazione.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dispone dei fondi sociali.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V: RISORSE

ART. 19 – CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è illimitato ed è costituito dalle quote sociali di adesione.

ART. 20 – FINANZE
L’Associazione è finanziata:

    • con la quota sociale annuale;
    • con sussidi enti locali;
    • contributi degli associati;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 21 BILANCIO
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 BILANCIO SOCIALE
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI: ALTRE DISPOSIZIONI

ART.24 – RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
Per le obbligazioni dell’associazione risponde innanzitutto l’associazione stessa con il suo patrimonio e solo in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in nome dell’associazione.

ART.25 – ASSICURAZIONE
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi tramite polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per gli eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell’attività sociale.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere pronunciato che in occasione di un’assemblea straordinaria convocata specialmente a questo scopo e non avendo che tale punto all’ordine del giorno.
L’associazione si scioglie:

      • in conformità dello statuto;
      • per deliberazione dell’assemblea straordinaria alla maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci aventi diritto di voto.
        Nel caso questo quorum non venisse raggiunto, una nuova assemblea sarà convocata non prima di un mese dalla precedente, e lo scioglimento sarà pronunciato alla maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti a questa assemblea;
      • per la dichiarazione del fallimento;
      • per altri motivi previsti dalla legge.

ART. 27 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 – VARIE
Il presente statuto può essere integrato da un “Regolamento” approvato all’assemblea dei soci.

ART. 30 – ARTICOLO FINALE
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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